This post is in Italian... Sorry :)
Leggo il
post di Matteo Flora, consulente di Mediaset, che diffonde il comunicato della vittoria di Mediaset contro Youtube nel contenzioso riguardante la rimozione di contenuti Mediaset su Youtube.
Queste alcune mie considerazioni "a caldo", cosi' come postate in commento al blog di Matteo:
Davvero non capisco cosa ci sia di "storico" nel fare rimuovere da Youtube contenuti gia' accertati "illeciti". E non ci voleva certo il giudice ad accertare che "il Grande Fratello" sia un prodotto proprietario. Quanto alla responsabilita' (per "contributory/secondary infringment" forse, vista la qualifica di editore) di Youtube, la decisione ristabilisce una nozione di controllo che riporta la giurispurdenza italiana ai tempi di Napster.
Comunque il dispositivo della decisione e' ASSOLUTAMENTE OVVIO
[-- l'immediata rimozione di immagini fisse o video relative al "Grande Fratello" decima edizione;
-- di terminare immediatamente la violazione dei diritti connessi al GF;
-- il respingimento delle richieste di entrambe le parti.]
Infatti, pittosto che una costosa lite dinanzi all'AGO Mediaset avrebbe, altrattanto efficaciemente, potuto invocare una rimozione (Take Down) con una DMCA Take Down Notice (regime interamente recepito dai TOS di Youtube). E avrebbe probabilmente potuto trovare un accordo con Youtube sulle modalita’ per l’identificazione dei contenuti ritenuti infringing. Del resto fanno cosi’ content provider della rinomanza di Lucas Film, Universal Studios, CBS, etc. etc. Ancora, molti di questi content provider sono riusciti a concludere con Youtube accordi di rev-sharing relativi agli ads collocati nelle pagine con contenuti proprietari oltre ad includere nei video meccanismi di promozione diretta dei propri contenuti. La scarsa conoscenza del mezzo e la ricerca di una sentenza di grande risonanza mediatica hanno invece portato a questa strategia (processuale e di business) poco lungimirante e difficilmente remunerativa, IMHO. Sono in attesa di vedere come nel merito Mediaset quantifichera’ i danni… considerando che potrebbe vedersi eccepire, in compensazione, le addizionali revenues generate dalla maggior diffusione dei propri contenuti. Noto a margine che in Italia non esistono neppure i treble damages da applicare al willful infringement… Per cui: se l’effetto positivo e’ superiore alla effettiva diminuzione degli ascolti o del valore dell’opera protetta: niente danno e la sanzione dovra’ essere solo ingiuntiva…. Cioe’ la stessa cosa che si sarebbe potuta ottenere in via non contenziosa compilando un modulo di poche righe. Ma, come si dice... À la guerre comme à la guerre!
UPDATE Preciso che non si tratta di compensazione in senso tecnico, come domanda o eccezione riconvenzionale (nel qual caso sarebbe necessario un credito). Ma si tratta di un effetto di limitazione/eliminazione del danno (compensa in senso economico), da valutarsi ai sensi del 1223 e ai sensi del 1226 c.c.. In mancanza di “conseguenze economiche negative” Mediaset ha diritto solo alla tutela ingiuntiva e i danni morali... Visto che nel nostro ordinamento non esistono danni punitivi.